Richiedere un contributo per l’eliminazione di barriere architettoniche

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Come ottenere il contributo regionale per il superamento e l’eliminazione di barriere architettoniche della propria casa o condominio.

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A chi è rivolto

Le persone residenti a Tavagnacco (o vogliano portarvi la residenza) con disabilità permanente di natura fisica, psichica o sensoriale, che, a causa della presenza di barriere architettoniche, incontrano ostacoli, impedimenti o limitazioni a usufruire l’edificio privato e le sue parti comuni in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

Tavagnacco

Chi può fare domanda

La persona con disabilità ovvero:

  • L’amministratore di sostegno
  • Il curatore
  • Il tutore
  • Chi ha patria potestà

Descrizione

È possibile presentare domanda per ottenere un contributo regionale finalizzato all'eliminazione delle barriere architettoniche della propria casa o di parti condominiali, compresa l'accessibilità esterna.

È necessario avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore a euro 60.000,00. La domanda va presentata entro il 31 dicembre di ogni anno al Comune dove è situato l’edificio o la singola unità immobiliare oggetto dell’intervento.

SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le spese per la realizzazione degli interventi indicati all’articolo 5 del Regolamento vigente (vedi sotto) entro il limite massimo di euro 50.000,00.

IMPORTANTE: i soggetti richiedenti possono procedere alla realizzazione degli interventi oggetto della richiesta di contributo solo DOPO la presentazione della domanda.

Il contributo viene assegnato dalla Regione fino all’esaurimento dei fondi, secondo l’ordine della graduatoria approvata dalla Regione. Le domande non finanziate per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
Il contributo viene determinato sulla base degli importi delle spese ritenute ammissibili, al netto di eventuali altri contributi o benefici fiscali, ricevuti o richiesti per i medesimi interventi, come segue:

FASCIA IMPORTO PREVENTIVO IMPORTO CONTRIBUTO (spesa ritenuta ammissibile)
A minore o uguale a € 5.000,00 spesa
B da € 5.001,00 a € 10.000,00 importo fascia A) più 30% spesa eccedente € 5.000,00
C da € 10.001,00 a € 20.000,00 importo fascia B) più 20% spesa eccedente € 10.000,00
D da € 20.001,00 a € 50.000,00 importo fascia C) più 5% spesa eccedente € 20.000,00

Il beneficiario può presentare nell'anno più domande di contributo che possono riguardare sia accessibilità esterna e delle parti comuni interne all’edificio sia l’accessibilità interna della singola unità immobiliare a uso abitativo, ma il contributo complessivo non potrà superare nell'anno la somma di € 10.000.

N.B. Prima di ricevere il contributo gli assegnatari dovranno presentare un idoneo rendiconto relativo alle spese effettivamente sostenute per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

ATTESTAZIONE DISABILITÀ
La situazione di disabilità è comprovata da una certificazione attestante l’invalidità rilasciata dagli organi competenti, eventualmente corredata da un certificato medico in carta libera qualora dalla suddetta certificazione non risultino esplicitamente le difficoltà motorie derivanti dalla menomazione accertata.

Possono presentare domanda, pur non avendo ancora ottenuto il riconoscimento effettivo dell’invalidità civile, anche le persone ricoverate in strutture sanitarie colpite da eventi a esito invalidante, con necessità di rientrare a domicilio; in questi casi è sufficiente presentare un certificato medico che attesti la patologia invalidante unitamente alla ricevuta di presentazione della domanda di accertamento dell’invalidità. La documentazione di effettivo riconoscimento dell’invalidità civile tuttavia dovrà obbligatoriamente essere esibita prima della concessione del contributo da parte del Comune.

Norme di riferimento:

L. 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati"
D.M. - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236. "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche."
L. 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate “
L.R. 25 settembre 1996 n. 41 art. 16; “Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 << Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate >>”
D. P. Reg. 6 luglio 2016 n. 137 “Regolamento sulle modalità e criteri per la concessione dei contributi per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni (L.R. 41/1996 art. 16)”

Come fare

  1. Scaricare la domanda e compilarla in tutte le sue parti in modo leggibile
  2. Firmarla, con firma autografa o digitale (in formato PADES o .p7m)
  3. Allegare tutta la documentazione prevista
  4. Inviare la domanda allegando una copia di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrivente (se il documento è sottoscritto con firma autografa) con una delle seguenti modalità:

In caso di trasmissione via email si consiglia di verificare con l'Ufficio destinatario che l'invio della domanda sia andato a buon fine. Si consiglia di controllare gli allegati per evitare l'invio di file troppo pesanti (max. 10 mb).

Cosa serve

La domanda, in regola con l’imposta di bollo, assieme alla seguente documentazione:

  • descrizione dello stato di fatto e delle opere da realizzare con quantificazione della spesa prevista, redatta e sottoscritta secondo le indicazioni contenute nell’allegato Indicazioni per descrizione opere da realizzare
  • apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
  • copia della certificazione attestante l’invalidità rilasciata dagli organi competenti, eventualmente corredata da un certificato medico in carta libera qualora dalla suddetta certificazione non risultino esplicitamente le difficoltà motorie derivanti dalla menomazione accertata (nel caso di persone ricoverate in strutture sanitarie, colpite da eventi a esito invalidante con necessità di rientrare a domicilio; è sufficiente presentare un certificato medico che attesti la patologia invalidante unitamente alla ricevuta di presentazione della domanda di accertamento dell’invalidità)
  • autorizzazione del proprietario alla realizzazione degli interventi, nel caso che immobile sia in locazione
  • autorizzazione condominiale all’esecuzione delle opere se gli interventi riguardano opere non removibili da collocare nelle parti comuni dell’edificio
  • consenso dei condomini, qualora partecipino alla suddivisione delle spese per la realizzazione di opere a uso condominiale

CASI PARTICOLARI

Se gli interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche:

  • sono finalizzati a garantire sia l’accessibilità esterna e delle parti comuni interne all’edificio che l’accessibilità interna della singola unità immobiliare ad uso abitativo, va presentata un’unica richiesta di contributo corredata da due relazioni di quantificazione della spesa;
  • consistono nella realizzazione di opere di uso condominiale in un edificio nel quale hanno la residenza o intendono portare la residenza, in unità immobiliari distinte, più persone con disabilità, ciascuna di esse può presentare domanda di contributo per la parte di spesa di sua competenza.

Sociale – Dichiarazione sostitutiva barriere architettoniche

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da allegare alla richiesta del contributo regionale per l'eliminazione di barriere architettoniche

Sociale – Indicazioni per descrizione opere da realizzare

Indicazioni per la descrizione dello stato di fatto e delle opere da realizzare per l'eliminazione di barriere architettoniche con quantificazione della spesa

Sociale – Modulo contributo barriere architettoniche

Modulo per la richiesta del contributo regionale per l'eliminazione di barriere architettoniche

Cosa si ottiene

Contributo

Il Comune entro il 31 marzo di ogni anno trasmette alla Regione l’elenco delle domande pervenute entro il 31 dicembre dell’anno precedente ritenute ammissibili.

La Regione entro il 20 maggio di ogni anno forma una graduatoria generale delle domande, in base al punteggio derivante dalla classe di invalidità e al valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE ). Nel caso di parità in graduatoria, vale l’ordine cronologico di presentazione della domanda.

Il Comune, previa presentazione del rendiconto relativo alle spese effettivamente sostenute per l’abbattimento delle barriere architettoniche da parte degli assegnatari, provvederà alla liquidazione del contributo entro 30 giorni dal provvedimento di ricezione dei fondi dalla Regione.

Non può essere fatto valere alcun diritto in caso di mancata concessione del contributo per insufficienza di fondi o per la presentazione di documentazione non conforme o per la realizzazione di interventi diversi da quelli indicati nel Regolamento.

Tempi e scadenze

30 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

Costi

Imposta di bollo
16 Euro

Accedi al servizio

Ufficio Servizi alla Persona

Ufficio Servizi alla persona

Piazza Indipendenza 1, 33010 Feletto Umberto, UD, Friuli Venezia Giulia, Italia

Orari al pubblico:

Periodo di chiusura

Si ricorda che l'accesso a tutti gli uffici è consentito esclusivamente su appuntamento.

Lun
9:00 - 13:00, 15:30 - 17:30
Mer
9:00 - 13:00, 15:30 - 17:30
Ven
9:00 - 13:00
Valido dal 01/07/2020

DETTAGLIO INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI (art. 5 del Regolamento vigente )
Per gli edifici esistenti alla data dell'11 agosto 1989 gli interventi ammessi sono finalizzati a garantire, in relazione alle effettive necessità derivanti dalla patologia della persona con disabilità, l’accessibilità all’edificio o alla singola unità immobiliare.

Successivamente a tale data sono ammessi solo gli interventi di adattabilità, ovvero "la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale" (art. 2, comma 1, lettera i) del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 236/1989 ).

Sono ammissibili le spese per la realizzazione dei seguenti interventi:

  • Nuova realizzazione di sistemi idonei a garantire il superamento dei dislivelli verticali quali: realizzazione di rampa inclinata, installazione di servo scala, piattaforma elevatrice, ascensore e corrimani.
  • Sostituzione o di adeguamento di sistemi idonei a garantire il superamento dei dislivelli verticali precedentemente installati che l’usura, la rottura o la sopravvenuta inadeguatezza hanno reso inutilizzabili o che non sono rispondenti alla normativa vigente quali: servo scala, piattaforma elevatrice, ascensore.
  • Ampliamento di porte.
  • Realizzazione e adeguamento di percorsi orizzontali, compresi i corrimani.
  • Installazione di dispositivi per: apertura e chiusura di porte, cancelli, finestre o tapparelle; segnalazione per favorire l’autonomia delle persone con ridotta o impedita capacità sensoriale.
  • Adeguamento di spazi interni all’edificio privato anche attraverso ampliamento di: ingresso, soggiorno o cucina, servizio igienico, camera da letto.
    Questo adeguamento è possibile sia nel caso in cui il progettista verifichi e attesti l’assenza di soluzioni tecnico-edilizie adeguate a garantire l’effettiva accessibilità all’interno del volume edilizio preesistente, sia nel caso in cui si dimostri che l’intervento di adeguamento sia più oneroso dal punto di vista economico rispetto a quello di ampliamento, fermo restando il rispetto dell’articolo 35 comma 4, della legge regionale 11 novembre 2009 n. 19 (Codice regionale dell’edilizia).
  • Acquisto e installazione di dispositivi impiantistici idonei a favorire l’autonomia domestica, se non forniti dal Servizio sanitario regionale e solo nel caso in cui la persona con disabilità sia in grado di fruire di tali dispositivi.
  • Opere inerenti all’impianto elettrico, termico e idraulico strettamente connesse alla realizzazione delle opere per il superamento o l’eliminazione delle barriere architettoniche.
  • Interventi destinati a garantire la fruibilità dei vani in cui sono contenuti i dispositivi di controllo dell’impianto elettrico e termico dell’unità immobiliare.

Sono inoltre ammissibili a contributo:

  • l'IVA
  • Le spese di progettazione e di direzione lavori fino ad un massimo del 10 per cento dell’importo dei lavori se, per la complessità o tipologia degli interventi da realizzare, è richiesta ai sensi della normativa vigente in materia di edilizia, l’elaborazione di un progetto da parte di un tecnico abilitato.
  • Le spese relative all’acquisto di attrezzature non fornite dal Servizio sanitario regionale che, per le loro caratteristiche tecniche, risultano idonee al raggiungimento degli stessi fini che si sarebbero realizzati con le opere di modifica dell’immobile se queste ultime sono materialmente o giuridicamente impossibili da realizzare o se l’acquisto delle attrezzature è economicamente più conveniente.

Se l’intervento riguarda la realizzazione di un ascensore condominiale è ammissibile a contributo esclusivamente la parte di spesa di competenza diretta della persona con disabilità.

SPESE NON AMMISSIBILI
Sono escluse le spese relative ad opere già obbligatorie ai sensi della Legge 9 gennaio 1989, n. 13 , e del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 236/1989 . Non rientrano tra le spese ammissibili quelle relative all’acquisto e all’installazione di condizionatori, deumidificatori, impianti di riscaldamento, impianti di allarme o di videosorveglianza.

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