A chi è rivolto
Famiglie, come definite dalla normativa Isee, nel cui nucleo è presente almeno un figlio a carico* residente in Regione.
* Con figlio minore a carico si intende il figlio fiscalmente a carico: ovvero i figli che hanno posseduto redditi (che concorrono alla formazione del reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili) di importo fino a 4.000,00 euro se di età non superiore a 24 anni e a 2.840,51 euro se di età superiore a 24 anni (Testo unico imposte sui redditi DPR n. 917 del 22.12.1986, articolo 12, comma 2). Il reddito da prendere in considerazione per determinare se il figlio maggiorenne sia a carico o meno dei genitori è quello relativo all’anno di riferimento dei redditi riportati nella DSU (nel secondo anno solare precedente la presentazione della DSU; quindi per le DSU presentate nel 2024 l’anno di riferimento è il 2022).
Chi può fare domanda
- uno solo dei genitori appartenenti allo stesso nucleo familiare;
- in caso di separazione o divorzio, dal genitore che ha la cura della ordinaria gestione del figlio e che con esso convive;
- il genitore adottivo*, a decorrere dall’inizio del periodo di affidamento preadottivo;
- la persona affidataria di minori* per il periodo di permanenza dei minori in famiglia;
- la madre di figli minori a carico inserita in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all’uscita da situazioni di violenza debitamente attestato dal Servizio Sociale dei Comuni o da un Centro antiviolenza o da una Casa rifugio operanti nel territorio del Friuli Venezia Giulia che siano iscritti nell’elenco regionale delle strutture antiviolenza (art. 19 L.R. 12/2021 ) o che, nelle more di istituzione dello stesso, siano in possesso dei requisiti minimi sanciti dall'Intesa Stato-Regioni e Autonomie locali del 27 novembre 2014 .
Il richiedente deve essere residente in Friuli Venezia Giulia al momento della presentazione della domanda.
* ai sensi della L. n. 184 del 04.05.1983 (Diritto del minore ad una famiglia)