Contributi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di culto, da edifici sedi di associazioni senza scopo di lucro o da edifici a destinazione industriale o artigianale o commerciale...

Verificare sul sito della Regione i termini per la presentazione della domanda di contributo
Data:

23/07/2025

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Descrizione

A decorrere dal 17/07/2025 è entrato in vigore il regolamento emanato con D.P.Reg. 69/2025 (Regolamento per la concessione dei contributi concernenti la rimozione e lo smaltimento dell’a mianto da edifici di culto, da edifici sedi di associazioni senza scopo di lucro o da edifici a destinazione industriale o artigianale o commerciale di proprietà di persone fisiche o giuridiche, ai sensi dell’articolo 4, comma 30 bis della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017)) che ha abrogato il D.P.Reg. 47/2020.

Il regolamento emanato con D.P.Reg 47/2020 (Regolamento per la concessione dei contributi concernenti la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da edifici di culto, da edifici sedi di associazioni senza scopo di lucro o di imprese cessate, ai sensi dell’articolo 4, comma 30 bis della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017))  continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento (contributi concessi e domande pervenute entro il 16/07/2025).

Possono beneficiare del contributo:

a) le parrocchie e gli altri enti ecclesiastici civilmente riconosciuti dallo Stato italiano;

b) le associazioni senza scopo di lucro che non esercitano attività d’impresa;

c) proprietari, sia persone fisiche, anche in qualità di titolari di imprese individuali, che società di persone o di capitali, di edifici a destinazione industriale o artigianale o commerciale.

Interventi finanziabili:

Interventi di rimozione e smaltimento di manufatti in amianto compatto o friabile in opera, identificati con i codici ID_Unità e ID_Punto a seguito di mappatura nell’applicativo Archivio regionale amianto (A.R.Am.) relativi alle seguenti tipologie di immobili, in regola con la normativa edilizia ed urbanistica, ubicati sul territorio regionale:

a) edifici pubblici di culto e relative pertinenze;

b) edifici sedi di associazioni senza scopo di lucro;

c) edifici a destinazione industriale o artigianale o commerciale.

Gli interventi relativi ai manufatti in amianto compatto sono ammessi a contributo esclusivamente se gli stessi risultano mappati nell’ applicativo A.R.Am. con lo stato di conservazione “pessimo” o “scadente”.

Gli interventi sono eseguiti in conformità alla normativa vigente ed esclusivamente da parte di imprese iscritte alla categoria dell'Albo Gestori ambientali prevista dalla normativa vigente.

Gli interventi sono realizzati successivamente alla presentazione della domanda.

Non sono finanziabili:

a)           gli interventi di solo smaltimento;

b)          gli interventi parziali di rimozione e smaltimento del manufatto in amianto.

 

Modalità di presentazione della domanda:

Fino all’attivazione del sistema IOL, le domande di contributo, in regola con la normativa in materia di imposta di bollo, sono presentate a pena di inammissibilità, a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo PEC   ambiente@certregione.fvg.it utilizzando la modulistica adottata con decreto del direttore del Servizio competente in materia di rifiuti pubblicata nella sezione modulistica.

Per l’anno 2025, le domande sono presentante dall’1 agosto al 15 settembre.

Spese ammissibili a contributo:

Sono ammissibili a contributo le seguenti spese, da sostenere successivamente alla presentazione della domanda:

a) spese relative alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei manufatti contenenti amianto;

b) spese per le analisi di laboratorio;

c) spese per la redazione del piano di lavoro di cui all’articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

d) spese inerenti l’approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza

e) l'IVA solo se costituisce un costo per il beneficiario e non è da questi recuperabile.

Le spese inerenti l’approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza sono ammissibili fino ad un massimo di 8000 euro.

Non sono ammissibili le spese relative alla sostituzione del materiale rimosso e ad interventi di bonifica mediante incapsulamento o confinamento dei manufatti contenenti amianto.

Importo del contributo:

Il contributo è concesso nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per un importo massimo di euro 15.000,00.

Procedimento di concessione del contributo:

Per la concessione dei contributi si applica il procedimento valutativo a sportello di cui all’a rticolo 36 comma 4 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nei limiti delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio regionale per l’anno di riferimento.

L’istruttoria delle domande di contributo è svolta secondo l’ordine cronologico di trasmissione delle domande.

Il procedimento si conclude entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Erogazione del contributo:

Il contributo è erogato a fronte della presentazione e positiva valutazione della documentazione di rendicontazione.

La generazione nell’ applicativo “Medicina del Lavoro Amianto” (Me.L.Am.) dell’“attestato di convalida piano di lavoro - smaltimento amianto” è condizione necessaria per l’erogazione del contributo.

Rendicontazione:

Entro dodici mesi decorrenti dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo, il beneficiario è tenuto a inoltrare al seguente indirizzo di posta elettronica certificata ambiente@certregione.fvg.it  la seguente documentazione, utilizzando la modulistica adottata:

 - fatture intestate al beneficiario, contenenti l’indicazione dell’intervento eseguito e dell’i mmobile oggetto dello stesso specificando ID_Unità e ID_Punto nonché l’indicazione dettagliata delle spese di cui all’articolo 6, con particolare riferimento all’importo relativo alle spese per l’approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza;

- ricevuta del bonifico bancario o postale definitivo;

- dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa) attestante:

  • 1)      la conformità all’originale della documentazione di spesa;
  • 2)      il mantenimento dei requisiti di cui all’articolo 2 del Regolamento;
  • 3)      l’insussistenza di altri contributi pubblici.

 

Per informazioni riguardo alle modalità di mappatura del manufatto da rimuovere in A.R.Am. con conseguente assegnazione dell’ID_Unità e dell’ID_Punto si rinvia al seguente link:

https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA41/

 

Per l’anno 2025, le domande sono presentante dall’1 agosto al 15 settembre.

Per ulteriori informazioni consultare il sito della Regione

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 09/09/2025 10:00

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