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Ricorsi per violazioni al Codice Stradale

Con il ricorso il cittadino contesta la violazione che gli è stata addebitata


I TERMINI

Per farlo si ha 60 giorni di tempo dalla data della contestazione immediata o della notifica (vedasi art. 203 del Nuovo Codice della Strada D. Lgs. 285/92).

 

L'AUTORITA' DESTINATARIA DEL RICORSO

Il ricorso si propone in carta semplice:

  • al Prefetto del luogo dove è stata commessa l'infrazione al Codice della Strada presentandolo direttamente all'Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura) o presso il Comando a cui appartiene l'agente accertatore.
  • al Giudice di Pace, sempre del luogo della commessa infrazione, presentandolo direttamente alla sua sede.

 

Attenzione!

Non si presenta ricorso all'avviso di violazione al codice della strada! Ma si deve attendere la notifica del verbale che segue l'avviso stesso qualora non si sia eseguito il pagamento nel termine di 20 giorni.

Il Prefetto

A seguito del ricorso il Prefetto, esaminato il verbale e i documenti prodotti dal ricorrente, l'autorit࠰refettizia può:

  • accoglierlo, emettendo un'ordinanza di archiviazione che trasmetterࠡl Comando di Polizia Comunale cui appartiene l'accertatore che provvederࠡ trasmetterla all'interessato
  • respingerlo, emettendo un'ordinanza di pagamento di una somma non inferiore al doppio della sanzione pecuniaria del verbale pi'spese di notifica e procedurali.

Il pagamento dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento dovrࠡvvenire entro 30 giorni dalla notifica della stessa.
Contro ordinanza l'interessato, entro 30 giorni, o 60 giorni se risiede all'estero, pu򠦡r ricorso al Giudice di Pace. L'ordinanza, decorso inutilmente il termine per il pagamento ed il ricorso, costituisce titolo esecutivo, verrࠣio蠲iscossa tramite ruolo esattoriale.

Il Giudice di Pace

L'art. 204/bis del Codice della Strada prevede che, alternativamente al ricorso al Prefetto, si possa presentare ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui 蠳tata commessa l'infrazione come visto pi'ra. Nel modulo del ricorso si devono indicare i motivi per cui si ritiene ingiusta la contestazione, allegando documentazione utile e segnalando eventuali testimoni.

Il Giudice di Pace, vista la documentazione, sentite le parti (ricorrente ed accertatore) emetter࠵na sentenza accogliendo o respingendo il ricorso. La somma versata verr࠲estituita interamente se il Giudice di Pace emetter࠳entenza di totale archiviazione, in caso contrario la somma stabilita dal Giudice verr࠴rasmessa all'organo di polizia accertatore e la differenza restituita all'interessato.

Il Giudice di Pace non pu򠥳cludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti della patente di guida.


 

Informazioni


Ufficio di competenza: Polizia Municipale

Orario di apertura

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato
mattina 10:30
12:15
10:25
13:30
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pomeriggio 16:30
17:30
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Responsabile: dott. Mauro Floreancig
E-mail: polizia.municipale@comune.tavagnacco.ud.it


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